CentroCampo mette a disposizione delle proprie atlete un "tutor sportivo" (procuratrice: Tiziana Di Genova).
Questa figura in ambito sportivo svolge funzioni di mediazione tra atleta e
società, aiuta le atlete a trovare la squadra adatta alle personali esigenze (in Italia e all'estero), cura
il contratto, la sistemazione logistica, i tesseramenti ma anche
l'alimentazione sportiva, la preparazione fisica, tecnica e mentale (mental coaching), offre consulenza legale
(www.GIBA.it)
In sintesi: tutela gli interessi generali in ambito sportivo, avvalendosi della collaborazione di uno staff dalle competenze
specifiche derivanti da una decennale attività di formazione sul campo.
Organizza per loro, inoltre, Master di Alta Prestazione e Corsi di Specializzazione di gruppo ed individuali nel periodo estivo.
Nuove norme FIP per procuratori, società, atleti
in sintesi:
Regole generali
Gli Atleti e le Società possono avvalersi dell’opera professionale di un Procuratore purché lo stesso sia in possesso della prescritta licenza e si trovi regolarmente iscritto nel Registro dei Procuratori di atleti di pallacanestro.
Modalità dell’incarico
Un Procuratore può rappresentare gli interessi di un Atleta solo dopo aver ricevuto uno specifico mandato scritto da parte dell’Atleta stesso.
I procuratori devono obbligatoriamente presentare alla Segreteria della Commissione, due volte l’anno, precisamente entro e non oltre il 30 Aprile ed il 30 Ottobre, una autocertificazione con la lista aggiornata dei atleti rappresentati. La FIP provvede a rendere note la lista dei Procuratori autorizzati attraverso il proprio sito web.
Compensi
Il Procuratore può essere remunerato direttamente solo dall’Atleta o dalla Società che usufruisce dei suoi servizi e da nessun altro. Il compenso del Procuratore è liberamente convenuto tra le parti. L’importo del compenso dovuto è in genere calcolato sulla base del compenso lordo annuo dell’Atleta che il Procuratore ha negoziato con la Società. Ove il compenso del Procuratore non sia stato esplicitamente determinato tra le parti, esso si intende determinato nella misura del 5% del compenso lordo annuo dell’Atleta.
Risoluzione
- Le parti possono risolvere consensualmente il mandato in qualsiasi momento, mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata di risoluzione, nella quale dovranno essere esplicitamente regolati tutti i rapporti in essere tra le parti. - L’Atleta può revocare il mandato al procuratore con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente nei seguenti casi:
a) entro i tempi previsti dall’accordo Atleta/Procuratore;
b) fuori dai tempi previsti dall’accordo Atleta/Procuratore.
Nel caso di cui al punto a) l’Atleta è obbligato a corrispondere il compenso pattuito nel contratto o accordo sino alla scadenza dello stesso nei termini e modalità convenute.
Nel caso di cui al punto b) oltre al suddetto pagamento il procuratore revocato ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad un indennizzo in percentuale del compenso annuo lordo stabilito nel primo contratto o accordo che l’Atleta stipula successivamente alla revoca, il cui ammontare sarà quantificato, in caso di mancato accordo tra le parti, secondo quanto disposto dagli articoli 103 e seguenti Regolamento di Giustizia.
- Un Procuratore può recedere dal mandato nei confronti dell’Atleta, con un preavviso di 30 giorni, con lettera raccomandata a.r.
Doveri
- Il Procuratore deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente gli interessi del singolo Atleta rappresentato.
- L’Atleta che intenda avvalersi dei servizi di un Procuratore deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto nei Registri istituiti presso FIP o FIBA.
- La Società che intende concludere un contratto di prestazione sportiva con un Atleta deve trattare unicamente e personalmente con l’Atleta ovvero con il suo Procuratore, iscritto nei registri FIP o dotato di licenza FIBA, con la sola eccezione di quanto previsto all’art. 3 comma 1 (Un Atleta può farsi assistere dai genitori, dai fratelli o dal coniuge. Di tale fatto deve essere fatta espressa menzione nel contratto o accordo di prestazione sportiva stipulato con la Società).
Divieti
- E’ vietato al Procuratore svolgere qualsivoglia attività contrattualmente formalizzata e comunque retribuita a favore o nell’interesse di atleti con età inferiore ad anni 18. È vietato al Procuratore contattare un Atleta che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro Procuratore, fino a 3 mesi della scadenza dello stesso. È vietato al Procuratore in fase di trattativa con una Società far valere interessi personali diversi ed estranei rispetto a quelli dell’Atleta rappresentato.
- È fatto divieto agli Atleti di conferire mandati a Procuratori non iscritti nel Registro e di farsi assistere da un Procuratore al quale non sia stato preventivamente conferito mandato.
- È fatto divieto ad una Società di conferire incarichi a procuratori non iscritti nel Registro.
Le sanzioni
- Il Procuratore che contravviene o abusa dei propri diritti sanciti dal presente Regolamento e dal “Regolamento Interno FIBA”, a seconda della gravità, tenuto conto di eventuali recidive (ex art. 22 R.G.) è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) avvertimento o censura o deplorazione;
b) sanzione pecuniaria da € 5.000,00 ad € 10.000,00;
c) sospensione dal Registro;
d) cancellazione dal Registro.
Le sanzioni possono essere cumulate.
Il Procuratore che subisce una sanzione disciplinare che prevede un esborso economico è tenuto ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa. In mancanza, decorso tale termine, sarà automaticamente sospeso dal Registro.
- L’Atleta che trasgredisce un divieto o una regola contenuti nel presente Regolamento e del “Regolamento Interno FIBA” è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) diffida;
b) multa commisurata alla gravità del fatto, da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 15mila;
c) sospensione disciplinare dall’attività agonistica fino a 12 mesi.
- La Società che trasgredisce uno dei divieti contenuti nel presente Regolamento e del “Regolamento Interno FIBA” è soggetta alle seguenti sanzioni:
a) multa commisurata alla gravità del fatto, da un minimo di euro 5mila ad un massimo di euro 15mila;
b) divieto di tesseramento degli Atleti per un periodo minimo di un mese ad un massimo di 6 mesi.
Qualsiasi operazione effettuata dalla Società in violazione del disposto di cui all’ art. 13 (È fatto divieto ad una Società di conferire incarichi a procuratori non iscritti nel Registro) verrà considerata da FIP non valida e sarà sanzionata.
PER INFO:
invia una e-mail a info@basketcentrocampo.it o a tiziana.digenova@gmail.com
con i tuoi dati anagrafici e un recapito telefonico.
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